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lunedì 9 febbraio 2015

Vita sacra, morte degna.



La sacralità di una vita degna di essere vissuta.

Una riflessione sul testamento biologico, per non dimenticare quello che il Parlamento sembra aver abbandonato.

 

Sei anni fa, in mezzo a tante, troppe, voci politiche e non solo, moriva Eluana Englaro.


Sei anni fa, dopo le morti soffertissime di tanti tra cui Giovanni Nuvoli e Piergiorgio Welby, divampava il dibattito sul fine vita. 


Oggi, nonostante tutto quello che è stato, il diritto all’autodeterminazione terapeutica nel nostro paese viene ancora messo in discussione.


Di testamento biologico, in Italia, tanto si è parlato negli ultimi anni soprattutto in coincidenza con (e a partire da) alcuni casi che hanno occupato le pagine del dibattito giuridico, politico e pubblico. 

Come spesso accade però, problematiche che emergono in certi momenti con incredibile forza e spinta finiscono per essere via via, se non dimenticate, per lo meno accantonate in virtù di nuovi, e presumibilmente più esaltanti, dibattiti.

Questo è quello che è successo al Disegno di legge in materia di Dichiarazioni anticipate di trattamento, ancora in attesa, dal 13 luglio 2011, di completare l’esame parlamentare.

Quando si parla di testamento biologico o di dichiarazioni anticipate di trattamento ci si riferisce all’atto, scritto, in cui dovrebbe essere possibile indicare quali cure mediche e trattamenti sanitari vogliamo che ci siano applicati nel caso in cui la situazione concreta non permetta ai medici di chiedercelo direttamente.

Ciascuno di noi ha il fondamentale diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, ossia il diritto di assumere liberamente le decisioni che riguardano la propria salute. Questo diritto deriva dall’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e afferma che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario, a meno che non sia una legge a prevederlo (come avviene, ad esempio, con le vaccinazioni obbligatorie).

L’attuazione pratica di questo principio avviene per mezzo dello strumento del consenso informato. La volontarietà dei trattamenti sanitari stabilita dalla Costituzione e il consenso informato, che ne è attuazione pratica, sono concetti che si presentano come due facce di una stessa medaglia. I due concetti creano un delicato equilibrio che permette all’individuo di esprimere le proprie scelte nel campo dell’autodeterminazione terapeutica e gli permette di tracciare autonomamente i confini del rispetto della propria dignità e della propria persona. 

Ma non sempre il paziente è in grado di fornire questo consenso, perché potrebbe trovarsi in un momentaneo stato di incapacità di intendere e volere.

Ed è in casi come questi che un testamento biologico potrebbe fare la differenza. 

I progressi tecnologici applicati alla scienza medica, l’accrescimento delle prospettive di vita e le nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche hanno reso necessaria una riflessione su queste tematiche, dal momento che oggi è possibile tenere in vita una persona in modo parzialmente o totalmente artificiale.

Storie come quelle di Eluana Englaro e di Piergiorgio Welby hanno portato l’attenzione di tutti sulla possibilità di dissentire da trattamenti terapeutici cosiddetti salvifici (o salvavita), ossia quelle terapie mediche dalla cui attivazione o prosecuzione dipende la vita del paziente.

Il nostro diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica arriva fino a permetterci di esprimere il desiderio di non essere sottoposti a una tale terapia, anche se dalla realizzazione della nostra richiesta deriverà la morte?


Nei casi in cui la libera scelta dell’individuo di non consentire a un determinato trattamento terapeutico comporti, come certa e inevitabile conseguenza, la sua morte, il problema che viene sollevato è quello della disponibilità o indisponibilità del diritto alla vita. 

Abbiamo, cioè, la libertà di decidere liberamente e totalmente cosa fare della nostra vita e della nostra morte?


Se nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario e tutti abbiamo il diritto costituzionale di consentire o dissentire alle cure mediche dovrebbe essere possibile anche rifiutare, in maniera consapevole, un trattamento sanitario salvavita.

Una scelta di questo tipo dovrebbe essere possibile in un’ottica di tutela di un diritto di ciascuno di scegliere che tipo di vita desidera vivere: il diritto dell’individuo di valutare, entro dei confini che la legge dovrebbe stabilire, quale qualità di vita ritiene accettabile. Ciò significherebbe dare a ognuno la libertà di scegliere per sé, senza attribuire però a nessuno il diritto di decidere per gli altri.

Il dibattito si accende quando sulla bilancia, accanto alla libertà di scelta, si mette il concetto di sacralità della vita. Il problema è noto, ed è lo stesso che si incontra in molti altri temi (per esempio i matrimoni omosessuali). Il nostro ordinamento è di fatto fortissimamente influenzato dai valori della religione cattolica, e questo di per sé non deve essere per forza etichettato come il peggiore dei mali. Lo diventa, però, quando i valori diventano imposizioni, verità assolute e valide per tutti, cattolici e no.  

Non lo si dirà mai abbastanza, ma il nostro è uno Stato laico, dove laicità (per usare le parole della Corte costituzionale) implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
Questo significa che in realtà, sulla base del principio di laicità dello Stato, non sarebbe possibile effettuare ragionamenti interpretativi, o addirittura discussioni in sede legiferante, che partano dal concetto di sacralità della vita umana derivante dalla religione cattolica. Lo Stato dovrebbe ragionare da una posizione di equidistanza da tutte le confessioni religiose o le morali. Lo Stato non può “nascondersi” dietro a concetti religiosi che rispecchiano la morale solo di una parte, magari anche ampia, della popolazione, per disciplinare situazioni che si rifletteranno su tutti i cittadini.

La posizione di equidistanza, e non indifferenza, dello Stato non solo nei confronti delle confessioni religiose, ma anche più in generale delle diverse posizioni culturali, implica la necessità che l’ordinamento garantisca le stesse possibilità di esplicare la propria personalità a ciascun soggetto in espressione della sua religione o cultura.

La sacralità della vita non deve essere interpretata in una visione religiosa, ma piuttosto in una plurale: per qualcuno la vita è sacra a prescindere da tutto, per altri la sacralità della vita risiede in altre cose come la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico (…) la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delude (parole di Piergiorgio Welby nella lettera aperte che il 24febbraio 2009 inviò al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ).

Secondo la Corte costituzionale, la Costituzione garantisce il principio di laicità dello Stato caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse, e quest’uguaglianza può essere garantita solo se le discussioni legislative prendono il via da concetti che non siano espressione di una data cultura, religione, o credo.

Uno Stato laico dovrebbe assicurare gli stessi diritti e le stesse possibilità di realizzazione a tutti, qualunque sia il loro credo religioso. Non ci stancheremo mai di dirlo: emanare leggi sulle coppie di fatto, sui matrimoni omosessuali o sul testamento biologico non significa sminuire il valore della famiglia o quello della sacralità della vita per coloro che credono in questi valori.

Nella legge devono poter trovare spazio tutti i valori, compatibili con i principi costituzionali, emergenti dalla società.


Lasciando da parte le convinzioni religiose e morali in generale, per quanto questo possa essere, in casi come questo, difficile, ci sembra che l’ordinamento debba farsi carico di tutelare la vita dei singoli in una visione pluralista, e non limitarsi a uno specifico concetto di vita.

Questo significa, a nostro avviso, che l’ordinamento deve mettersi nella posizione di disciplinare il maggior numero di richieste - s’intende, costituzionalmente legittime - dei cittadini circa l’esplicazione e l’esercizio del diritto alla vita. Sempre a nostro avviso, questo non può che portare a sostenere un concetto di qualità della vita piuttosto che uno di sacralità della vita.

Parlando, infatti, in questi termini non s’imporrebbe nessuna posizione, ma si deciderebbe di disciplinare il maggior numero di possibilità di esercizio del diritto alla vita, così da tutelare le diverse concezioni di qualità della vita.

Si passerebbe così dalla garanzia del diritto alla vita, a una più specifica tutela e difesa del diritto alla qualità della vita
Questo diritto non escluderebbe nessun concetto di sacralità della vita, ma dovrebbe essere interpretato come una categoria generale, dove ciascuno può essere libero di realizzare la propria qualità della vita

Solo così sarà tutelato – sempre, ovviamente, entro i limiti stabiliti dalla legge - sia chi intende la vita come sacra e intangibile secondo il proprio credo o morale, sia chi ritiene che la vita debba essere, per il singolo, un bene disponibile. E che a certe condizioni può diventare meno desiderabile di una dignitosa morte.

sabato 10 gennaio 2015

COMPAGNI O CONIUGI?





Scegliere come vivere liberamente in coppia: un diritto che gli omosessuali ancora non hanno



Realtà sociale, diritto e religione. Questi i tre ambiti nei quali si anima il dibattito senza fine sul nucleo essenziale di ogni società. La definizione dei legami affettivi che uniscono le persone, come in un film di fantascienza, viaggia nel tempo, senza sosta, dal’1 d.C. passando per il 1948, prima di transitare per il 2014. Il problema è che sembra che i circuiti temporali della macchina del tempo di questo viaggio siano guasti e la famiglia non riesca a “tornare al futuro”.


La famiglia della nostra Costituzione è una società naturale fondata sul matrimonio (art. 29). La definizione che i Costituenti hanno voluto racchiudere nella più importante delle leggi identifica solo uno dei diversi tipi di famiglia che, invece, sono presenti nella società odierna. La Costituzione riconosce espressamente diritti e tutele al legame tra due persone che contraggono matrimonio (anche religioso) con effetti civili. Il matrimonio, quindi, è la condizione per il riconoscimento della famiglia a livello costituzionale e legislativo.


Dall’articolo 29 restano quindi escluse le famiglie di fatto, ossia i legami tra due persone che non sono sposate e, si dice, convivono more uxorio. Il riconoscimento costituzionale di questo tipo di unione è contenuto nell’articolo 2 della Costituzione con il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La famiglia, in tutte le sue espressioni e manifestazioni, altro non è se non la prima e la più importante tra le formazioni sociali di cui parla la norma costituzionale.


Un riconoscimento costituzionale delle coppie di fatto, quindi, c’è. Solo che quando la Costituzione parla espressamente di famiglia parla di quella fondata sul matrimonio. Per questo i diritti delle coppie di fatto sono da sempre oggetto di discussione, incertezza e preoccupazione.

Coloro che scelgono di formare una famiglia senza il legame matrimoniale solitamente lo fanno – si presume - per un rifiuto dei vincoli e delle responsabilità derivanti dal matrimonio. Nonostante questa scelta, libera e (teoricamente) consapevole, nel pacchetto “no obligations” c’è, in fondo e in piccolo tanto che molti forse non se ne accorgono, anche la clausola “no rights”.


Questo significa, molto semplicemente, che i conviventi more uxorio non essendo coniugi non si vedono riconosciuti i diritti che la legge ricollega al matrimonio. Sarebbe illogico, e contrario al più basilare dei principi di causa-effetto, applicare a qualcuno le conseguenze di qualcosa che non ha fatto.


Pertanto, solo per fare qualche esempio, le coppie di fatto si ritrovano senza diritti successori nei confronti del partner (fatto salvo quanto può essere disposto tramite testamento), senza diritti patrimoniali, senza diritti sull’abitazione, prive quasi totalmente del diritto a partecipare alle decisioni riguardanti la salute del partner, e così via.


A questo punto viene da chiedersi dove si collochino le coppie omosessuali in questo, rassicurante (!), quadro. In effetti, ragionandoci un attimo, da nessuna parte.


Nel nostro paese è noto che le persone dello stesso sesso non possono sposarsi civilmente. Questo fa sì che, automaticamente, le coppie omosessuali diventino famiglie di fatto. Solo che una piccola, fondamentale differenza rispetto alle coppie di fatto tra partner di sesso diverso c’è: le coppie omosessuali non hanno, in Italia, possibilità di scegliere.


Chi trova la propria anima gemella in una persona del suo stesso sesso è costretto dall’ordinamento italiano a vivere un legame privo di tutele. Infatti, mentre due persone di sesso diverso scelgono e decidono liberamente di non contrarre matrimonio, assumendosi le responsabilità di questa scelta, le coppie omosessuali non possono decidere che forma dare al loro legame, poiché per l’ordinamento il loro legame non esiste.


Giuridicamente, e non solo, l’ampiezza della libertà di ciascun individuo passa attraverso il numero di opzioni tra le quali può scegliere. In questi termini, le coppie omosessuali sono “prigioniere” della zona grigia in cui la loro unione si ritrova.


E allora quali i rimedi? Meglio puntare al fattibile piuttosto che all’irraggiungibile. In un momento in cui non si riesce a mettere in atto nemmeno l’abolizione dalla Costituzione delle province, è impensabile che la società italiana accetti l’idea di modificare la definizione costituzionale di famiglia, per esempio togliendo il “fondata sul matrimonio” dall’articolo 29. A livello della religione cattolica le cose non vanno meglio: il tentativo del Papa di allargare le vedute sul tema dei divorziati e degli omosessuali si è scontrato con la rigidità dell’ordinamento canonico. Ma non siamo qui a disquisire se l’amore di qualsiasi Dio passi attraverso la scelta di ognuno di amare chi vuole.


In una prospettiva di fattibilità, quindi, le coppie omosessuali potrebbero trovare tutele solo attraverso una parificazione della loro libertà di scelta a quella delle altre coppie di fatto, quelle eterosessuali. 
Questa equiparazione, sotto il profilo della libertà di scelta, può passare attraverso due strumenti che sarebbe opportuno uscissero dalle aule del Parlamento.

Le strade percorribili sono: quella di una legge che regoli il matrimonio civile tra le persone dello stesso sesso (e che, in quanto legge dello Stato e incidente solo sul matrimonio civile, non invaderebbe in alcun modo la sfera degli ordinamenti religiosi); oppure quella di un provvedimento normativo che disciplini diritti e doveri delle coppie di fatto registrate, regolarizzando e uniformando le positive esperienze comunali dei registri delle unioni civili.


Il dibattito sul tema delle coppie omosessuali e delle nuove tipologie di famiglia è però talmente attaccato a concezioni ideologiche che nessuna delle opzioni che abbiamo appena visto ha potuto, in Italia, spingersi più in là di un qualche disegno di legge dimenticato o accuratamente nascosto in qualche cassetto.


Così, le coppie omosessuali non hanno potuto far altro che andare a cercare, non tanto tutela giuridica, quanto riconoscimento e accettazione all’estero nei molti Paesi, anche in Europa, che permettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Solo che al loro rientro in Italia i novelli sposi o le novelle spose si ritrovano nella stessa situazione di partenza e il loro vincolo matrimoniale, che all’estero ha pieno valore giuridico, in patria non vale nulla.


La strada da percorrere per ottenere in Italia il riconoscimento di un matrimonio contratto all’estero è quella della richiesta di trascrizione dell’atto matrimoniale nei registi dello stato civile del comune di residenza. La richiesta di trascrivere in Italia un matrimonio contratto all’estero non incontra, di per sé, limiti nella legge italiana.


Negli ultimi anni, quindi, molte coppie omosessuali hanno intrapreso questa strada che però non ha portato ai risultati sperati. Infatti, come emerso anche recentissimamente dai casi di Milano, Bologna, Udine e non solo, anche se gli ufficiali di stato civile accettano di procedere alla trascrizione c’è comunque qualcuno che si mette in mezzo, come le Prefetture che cancellano i provvedimenti di trascrizione. E qui comincia un’altra storia, potenzialmente, infinita perché i cittadini si rivolgono ai giudici affinché le cancellazioni disposte dalle Prefetture vengano dichiarate illegittime.


Come andrà a finire? Difficile intravedere un lieto fine. Questo perché l’intervento dei tribunali non può che portare fino alla Corte costituzionale che verrebbe chiamata (ancora) in causa per interpretare la Carta e dichiarare incostituzionali le norme del codice civile che espressamente prevedono che il matrimonio sia tra persone di sesso diverso.


Eh, già, perché i Comuni che non trascrivono o le Prefetture che cancellano non è che abbiano tanto margine d’azione, quando la legge italiana espressamente prevede che il vincolo matrimoniale sia solo quello tra partner di sesso diverso. Il punto quindi è questo: o la legge cambia, o non si può pretendere che vengano adottati a livello comunale provvedimenti illegali.


Spiace dirlo, e non poco, ma la Corte costituzionale si è già pronunciata su questo tema, nel 2010 (sentenza n. 138). In quel caso una coppia omosessuale aveva ricevuto il rifiuto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione del matrimonio estero e per questo aveva fatto ricorso al Tribunale. Il Giudice ha ritenuto di non potersi pronunciare sul ricorso, e ha sollevato una questione di costituzionalità. In sostanza il giudice ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare illegittimi gli articoli del codice civile che prevedono che il matrimonio sia solo quello tra persone di sesso diverso. Il problema sollevato non era, quindi, l’illegittimità della decisione di non trascrivere, ma la supposta incostituzionalità delle leggi su cui questa decisione si era basata.


La Corte, pur riconoscendo che nella nozione di formazione sociale tutelata dalla Costituzione è “da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” esclude, tuttavia “che l’aspirazione a tale riconoscimento possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”.  


Quindi, per ora, niente matrimonio civile per le coppie omosessuali, anche se (perlomeno) la Corte ha riconosciuto il diritto fondamentale di queste coppie alla tutela giuridica con i connessi diritti e doveri. Il punto è che solo il Parlamento, che rappresenta i cittadini e, quindi ne esercita la sovranità, è legittimato a riconoscere questi diritti e doveri, non può essere la Corte, né tanto meno gli Ufficiali di stato civile, a farlo.


Se si applica la normativa vigente la trascrizione dei matrimoni omosessuali risulta contraria a norme di legge, quelle del codice civile che espressamente prevedono la diversità di sesso tra i coniugi.  Se si procedesse con l’iter di impugnazione delle cancellazioni da parte della Prefettura e si giungesse nuovamente alla Corte costituzionale, chiedendole di dichiarare illegittime le disposizioni del codice civile, difficilmente a soli 4 anni di distanza la Corte si pronuncerebbe diversamente da quello che abbiamo visto sopra.

Anche se il Parlamento con una legge modificasse le norme del codice civile eliminando il riferimento alla diversità di genere dei coniugi, a meno di un cambio di orientamento della Corte costituzionale, sarebbe molto probabile che alla prima occasione la Consulta dichiari incostituzionale la modifica parlamentare. Sembra quindi difficile che il Parlamento, già oberato di lavoro, decida di muoversi in senso contrario alla Corte, lavorando, sostanzialmente, per niente. 


L’unica soluzione quindi, è una diversa presa di posizione del Parlamento, una legge che rispettando il principio democratico e della sovranità popolare, riconosca le unioni omosessuali, anche se attraverso una forma di vincolo giuridico diverso dal matrimonio.


Anche se la Costituzione nulla dice sul sesso dei coniugi non possiamo far finta di non sapere che i Costituenti non stavano certamente pensando di legittimare i matrimoni omosessuali quando nel 1948 hanno scritto l’art. 29. Detto questo nulla vieterebbe al Legislatore di disciplinarli ugualmente e di interpretare in maniera evolutiva la Costituzione. Solo che bisogna volerlo. E questa, a proposito di libertà di scelta, è una cosa che solo il Parlamento ha diritto di scegliere.


venerdì 20 luglio 2012

COPPIE DI FATTO, QUAL È VERAMENTE IL PUNTO?

Il primo post di questo mio blog lo dedico alla tematica delle coppie di fatto. Sia ieri che oggi se ne è parlato sui giornali.
Non farò politica, ma vi dirò cosa dice la nostra Costituzione. E cercherò di dirvelo in modo semplice e chiaro; ogni domanda o commento sarà sempre ben accetto.

Come probabilmente la maggior parte di voi sa, nel nostro paese i diritti delle coppie non sposate sono quasi nulli. Al convivente more uxorio non sono riconosciuti diritti successori (una coppia di fatto è sempre obbligata a fare testamento, e comunque questo non esclude la quota di legittima che spetta in ogni caso ai famigliari stabiliti dalla legge), non è riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità nel caso di morte del convivente, non sono garantiti diritti in merito alle scelte legate alla salute del compagno/a, e questi solo per fare alcuni degli esempi più rilevanti.
La Costituzione non disciplina espressamente le coppie di fatto (e non c’è da stupirsi, era il 1948). L’articolo 29 della Carta “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Nella Costituzione il riconoscimento del legame affettivo chiamato famiglia dipende dal matrimonio; per la Costituzione non si può chiamare famiglia nessun rapporto che non sia basato sul matrimonio. Questo, però, non significa che disciplinare i rapporti tra i conviventi sarebbe incostituzionale, stiamo attenti. Infatti, l’articolo 2 della Costituzione “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ (…)”, e la famiglia di fatto è sicuramente una di queste formazioni sociali che la Costituzione riconosce e vuole garantire. Cosa significa dunque questo? Significa che la Costituzione riconosce sia la famiglia fondata sul matrimonio sia quella basata sulla convivenza, ma (che ci piaccia o no) accorda un riconoscimento privilegiato a quella fondata sul matrimonio. Quindi, nessuna legge che voglia regolare i rapporti tra i conviventi potrebbe essere dichiarata incostituzionale, a meno che non voglia prevedere una totale equiparazione dalla convivenza al matrimonio. Anche la Corte Costituzionale (prima interprete della Costituzione) ha più volte affermato che la famiglia di fatto merita riconoscimento e tutela, ma non può essere equiparata alla famiglia fondata sul matrimonio, dal momento che la Costituzione le pone su due piani diversi. 
Il punto quindi è: le coppie di fatto sono riconosciute dalla Costituzione in quanto formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'uomo, ma mentre la famiglia fondata sul matrimonio gode di una disciplina costituzionale e quindi di una tutela, per così dire più forte, i diritti delle coppie di fatto devono essere previsti dal Parlamento con una legge apposita. Senza questa legge le coppie di fatto non potranno essere equiparate in via giurisprudenziale (dai giudici, cioè) alla famiglia fondata sul matrimonio, perchè la Corte Costituzionale, basandosi sulla Costituzione, riterrà sempre questa equiparazione incostituzionale e irragionevole.