Per le
coppie omosessuali vale, in linea di massima, il discorso che abbiamo
fatto per le coppie di fatto. Infatti la convivenza tra persone dello
stesso sesso rientra sicuramente nella tutela dell’articolo 2 della
Costituzione (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità (…)” ), ma il problema è che,
sicuramente, almeno per adesso, non può godere del regime giuridico
dell’articolo 29 (“La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”). Questo
vuol dire che, mentre le coppie di conviventi di sesso diverso
potranno comunque (anche se non era quello che avrebbero desiderato)
assicurarsi tutele e garanzie attraverso il matrimonio, questa
possibilità è negata per le coppie omosessuali. Senza l’adozione
da parte del Parlamento di una legge che riconosca i diritti delle
coppie di fatto, le persone delle stesso sesso non hanno nessuna
possibilità di garantirsi diritti reciproci. Infatti, la Corte
Costituzionale con la sentenza 138 del 2010 ha negato la possibilità
di riconoscere i matrimoni omosessuali nel nostro paese. Il caso era
quello di una coppia omosessuale che, sposatasi all’estero,
chiedeva la trascrizione del matrimonio in Italia. La Corte pur
riconoscendo che l’unione omosessuale rientra tra le formazioni
sociali dell’articolo 2 e quindi merita tutela e riconoscimento da
parte del Parlamento (con i suoi temi e modi), ha affermato che
nonostante questo l’interpretazione dell’articolo 29 della
Costituzione in tema di matrimonio “non può spingersi fino al
punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale
da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in
alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai citati lavori
preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto
estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la
condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta”. La Corte
Costituzionale ha negato, quindi, la legittimità dei matrimonio
omosessuale nel nostro paese poiché quando la Costituzione è stata
scritta il Legislatore, pensando al matrimonio, pensava sicuramente
al matrimonio tra persone di sesso diverso. Questa è l’attuale
interpretazione della Corte Costituzionale. Non è escluso, però,
che la Corte cambi, prima o poi, idea. Ad ogni modo, attualmente, la
Corte Costituzionale non ritiene di poter interpretare la
Costituzione in maniera così evolutiva (tanto che i giudici hanno
parlato addirittura di interpretazione creativa) da riconoscere che
il matrimonio dell’articolo 29 della Costituzione possa essere
anche quello tra persone dello stesso sesso.
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